Sentenza 45/2010 (ECLI:IT:COST:2010:45)
Massima numero 34431
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
08/02/2010; Decisione del
08/02/2010
Deposito del 12/02/2010; Pubblicazione in G. U. 17/02/2010
Titolo
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici - Applicazione della legge in caso di realizzazione di lavori pubblici d'importo inferiore o superiore alla soglia comunitaria - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione dei principi dettati dal Codice degli appalti in attuazione della normativa comunitaria a tutela della concorrenza - Inidoneità della disposizione denunciata a recare vulnus alle competenze costituzionali dello Stato - Non fondatezza della questione.
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici - Applicazione della legge in caso di realizzazione di lavori pubblici d'importo inferiore o superiore alla soglia comunitaria - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione dei principi dettati dal Codice degli appalti in attuazione della normativa comunitaria a tutela della concorrenza - Inidoneità della disposizione denunciata a recare vulnus alle competenze costituzionali dello Stato - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, che sostituisce l'art. 1 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, e 99. In particolare, in relazione alla prima disposizione impugnata - la quale prevede che la legge impugnata si applichi soltanto ai contratti di importo "inferiore" o "superiore" alla soglia comunitaria e non anche, come stabilito in ambito europeo, a quelli di importo "pari" alla soglia medesima - deve rilevarsi che essa si limita a definire l'ambito di applicazione della normativa e in quanto tale ha un contenuto non idoneo a recare alcun vulnus alle competenze costituzionali dello Stato. Per le medesime ragioni non è fondata l'analoga censura avente ad oggetto l'art. 99, relativo agli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, che sostituisce l'art. 1 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, e 99. In particolare, in relazione alla prima disposizione impugnata - la quale prevede che la legge impugnata si applichi soltanto ai contratti di importo "inferiore" o "superiore" alla soglia comunitaria e non anche, come stabilito in ambito europeo, a quelli di importo "pari" alla soglia medesima - deve rilevarsi che essa si limita a definire l'ambito di applicazione della normativa e in quanto tale ha un contenuto non idoneo a recare alcun vulnus alle competenze costituzionali dello Stato. Per le medesime ragioni non è fondata l'analoga censura avente ad oggetto l'art. 99, relativo agli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria.
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Trento
24/07/2008
n. 10
art. 99
co.
legge della Provincia autonoma di Trento
24/07/2008
n. 10
art. 1
co. 2
legge della Provincia autonoma di Trento
10/09/1993
n. 26
art. 1
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 12/04/2006
n. 163
art.