Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici - Definizione di contratto misto di lavori, forniture e servizi cui si applica la legge provinciale - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione dei principi dettati dal Codice degli appalti in attuazione della normativa comunitaria a tutela della concorrenza - Inidoneità della disposizione denunciata a recare vulnus alle competenze costituzionali dello Stato - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, che sostituisce l'art. 1, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, il quale prevede che, nei contratti misti di lavori, forniture e servizi, e nei contratti di forniture e servizi quando comprendono lavori, si applica la legge provinciale n. 10 del 2008 «se i lavori assumono rilievo superiore al 50 per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture e purché queste costituiscano l'oggetto principale del contratto». Sicché la riportata disposizione, limitandosi a fornire una definizione di contratto misto ai fini dell'applicazione della normativa provinciale sostanzialmente equivalente a quella contenuta nel comma 3 dell'art. 14 del Codice degli appalti, non è suscettibile di recare alcun vulnus alle competenze statali.