Sentenza 45/2010 (ECLI:IT:COST:2010:45)
Massima numero 34433
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
08/02/2010; Decisione del
08/02/2010
Deposito del 12/02/2010; Pubblicazione in G. U. 17/02/2010
Titolo
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici - Obbligo di rispettare taluni principi generali nella fase di affidamento ed esecuzione di opere e lavori pubblici - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione dei principi dettati dal Codice degli appalti in attuazione della normativa comunitaria a tutela della concorrenza - Inidoneità della disposizione denunciata a recare vulnus alle competenze costituzionali dello Stato - Non fondatezza della questione.
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici - Obbligo di rispettare taluni principi generali nella fase di affidamento ed esecuzione di opere e lavori pubblici - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione dei principi dettati dal Codice degli appalti in attuazione della normativa comunitaria a tutela della concorrenza - Inidoneità della disposizione denunciata a recare vulnus alle competenze costituzionali dello Stato - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata, per inidoneità della disposizione denunciata a recare vulnus alle competenze costituzionali dello Stato, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, dato che la disposizione denunciata si limita a stabilire l'obbligo di rispettare taluni principi generali nella fase di affidamento e esecuzione di opere e lavori pubblici, quali i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; peraltro, la circostanza che non siano richiamati altri principi contenuti nei commi 2, 3, e 4 dell'art. 4 del Codice degli appalti non implica la loro inapplicabilità.
Non è fondata, per inidoneità della disposizione denunciata a recare vulnus alle competenze costituzionali dello Stato, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, dato che la disposizione denunciata si limita a stabilire l'obbligo di rispettare taluni principi generali nella fase di affidamento e esecuzione di opere e lavori pubblici, quali i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; peraltro, la circostanza che non siano richiamati altri principi contenuti nei commi 2, 3, e 4 dell'art. 4 del Codice degli appalti non implica la loro inapplicabilità.
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Trento
24/07/2008
n. 10
art. 2
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 12/04/2006
n. 163
art.