Adozione e affidamento - In genere - Adozione di maggiorenni - Cognome dell'adottato - Possibilità, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell'adottante, nel caso di consenso tra adottante e adottato - Esclusione - Irragionevole violazione dell'identità personale - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 006001).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 3 Cost., l’art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore d’età, se entrambi nel manifestare il consenso all’adozione si sono espressi a favore di tale effetto. La disposizione censurata dalla Corte d’appello di Salerno, sez. civile, comprime irragionevolmente il diritto inviolabile all’identità personale, che inizia progressivamente a stratificarsi e a consolidarsi a partire dal momento in cui la persona assume il proprio cognome, unitamente al prenome, quale suo segno distintivo. E se l’attribuzione all’adottato del cognome dell’adottante costituisce uno degli effetti tipici dell’adozione – vista l’esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l’adottante – la scelta del legislatore che preclude all’adottato di poter aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell’adottante al proprio, contrasta con la tutela della sua identità personale. Da un lato, infatti, l’ordine con cui il cognome dell’adottante si unisce a quello dell’adottato maggiore d’età incide sul diritto alla sua identità personale; da un altro lato, il medesimo ordine condiziona il rilievo attribuito al frammento di identità dell’adottante – il suo cognome – che viene assunto dall’adottato, onde rappresentare il nuovo vincolo giuridico. Se, dunque, l’adottato maggiore d’età ha esigenza di veder tutelato il suo diritto all’identità personale attraverso l’aggiunta, in luogo della anteposizione, del cognome dell’adottante al proprio – tenuto conto anche che tale tipo di adozione della persona maggiore d’età è sorretta da istanze di tipo solidaristico, variamente declinate – e se anche l’adottante è favorevole a tale ordine, che non incide sul suo consenso all’adozione, è irragionevole non consentire che la sentenza di adozione possa disporre il citato effetto. Risulta allora evidente come proprio la latitudine dell’istituto renda ulteriormente palese l’irragionevolezza di una regola priva di un margine di flessibilità, che rischia di frapporre irragionevoli ostacoli a talune delle funzioni che l’istituto svolge a livello sociale, oltre chiaramente a ledere la stessa identità personale. (Precedenti: S. 79/2022 - mass. 44634; S. 245/2004 - mass. 28660; S. 120/2001 - mass. 26183; S. 345/1992 - mass. 18570; S. 557/1988 - mass. 11906).