Sentenza 45/2010 (ECLI:IT:COST:2010:45)
Massima numero 34434
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  08/02/2010;  Decisione del  08/02/2010
Deposito del 12/02/2010; Pubblicazione in G. U. 17/02/2010
Massime associate alla pronuncia:  34420  34421  34422  34423  34424  34425  34426  34427  34428  34429  34430  34431  34432  34433  34435  34436  34437  34438  34439  34440  34441  34442  34443


Titolo
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici - Definizioni di locuzioni impiegate nella legge provinciale - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione dei principi dettati dal Codice degli appalti in attuazione della normativa comunitaria a tutela della concorrenza - Inidoneità della disposizione denunciata a recare vulnus alle competenze costituzionali dello Stato - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata, per inidoneità della disposizione denunciata a recare vulnus alle competenze costituzionali dello Stato, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, atteso che la norma in questione si limita a fornire talune definizioni che, per la mancanza di un effettivo contenuto precettivo, non sono idonee ad invadere ambiti costituzionalmente riservati alla competenza legislativa statale.

Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  24/07/2008  n. 10  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art.