Sentenza 45/2010 (ECLI:IT:COST:2010:45)
Massima numero 34435
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
08/02/2010; Decisione del
08/02/2010
Deposito del 12/02/2010; Pubblicazione in G. U. 17/02/2010
Titolo
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici - Disciplina dei "lavori sequenziali" - Ricorso del Governo - Introduzione di definizione sconosciuta al diritto comunitario e nazionale - Ritenuta violazione dei principi dettati dal Codice degli appalti in attuazione della normativa comunitaria a tutela della concorrenza - Inidoneità della disposizione denunciata ad incidere negativamente sul livello di tutela della concorrenza assicurato dalla legislazione statale - Non fondatezza della questione.
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici - Disciplina dei "lavori sequenziali" - Ricorso del Governo - Introduzione di definizione sconosciuta al diritto comunitario e nazionale - Ritenuta violazione dei principi dettati dal Codice degli appalti in attuazione della normativa comunitaria a tutela della concorrenza - Inidoneità della disposizione denunciata ad incidere negativamente sul livello di tutela della concorrenza assicurato dalla legislazione statale - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata, per inidoneità della disposizione denunciata ad incidere negativamente sul livello di tutela della concorrenza assicurato dalla legislazione statale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, che introduce l'art. 3-bis nella legge 10 settembre 1993, n. 26, il quale prevede, al primo comma, che i "lavori sequenziali" possono essere motivatamente suddivisi dalle amministrazioni aggiudicatrici in più contratti d'appalto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3; il secondo comma stabilisce che «per la predisposizione del documento preliminare di progettazione previsto dall'art. 14 e per il coordinamento dei lavori sequenziali è individuato un responsabile di progetto». In via preliminare, non è sufficiente la mancata disciplina dell'istituto in ambito comunitario per inferirne la sua illegittimità costituzionale, avendo la Provincia autonoma una competenza specifica in materia di lavori pubblici di interesse provinciale; sicché essa può regolamentare il settore purché vengano osservati i limiti contemplati dallo statuto, limiti idonei ad evitare che si incida negativamente sul livello di tutela della concorrenza assicurato dalla legislazione statale che, nella specie, non risultano violati. Il legislatore provinciale ha disciplinato, infatti, una modalità afferente alla individuazione dell'oggetto del contratto di appalto, stabilendo che i lavori possono essere suddivisi mediante la stipulazione di più contratti di appalto, inidonea a pregiudicare la tutela della concorrenza. In primo luogo, perché la norma non prevede che l'amministrazione possa fare ricorso alla procedura negoziata; inoltre l'eventuale frazionamento dell'oggetto del contratto impone, comunque, che, in relazione a ciascun contratto, l'amministrazione rispetti sempre le regole di scelta del contraente poste a tutela della concorrenza. In secondo luogo, la legge provinciale impone che l'amministrazione aggiudicatrice dia conto delle ragioni della scelta e della sua convenienza dal punto di vista tecnico-organizzativo e finanziario.
Non è fondata, per inidoneità della disposizione denunciata ad incidere negativamente sul livello di tutela della concorrenza assicurato dalla legislazione statale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, che introduce l'art. 3-bis nella legge 10 settembre 1993, n. 26, il quale prevede, al primo comma, che i "lavori sequenziali" possono essere motivatamente suddivisi dalle amministrazioni aggiudicatrici in più contratti d'appalto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3; il secondo comma stabilisce che «per la predisposizione del documento preliminare di progettazione previsto dall'art. 14 e per il coordinamento dei lavori sequenziali è individuato un responsabile di progetto». In via preliminare, non è sufficiente la mancata disciplina dell'istituto in ambito comunitario per inferirne la sua illegittimità costituzionale, avendo la Provincia autonoma una competenza specifica in materia di lavori pubblici di interesse provinciale; sicché essa può regolamentare il settore purché vengano osservati i limiti contemplati dallo statuto, limiti idonei ad evitare che si incida negativamente sul livello di tutela della concorrenza assicurato dalla legislazione statale che, nella specie, non risultano violati. Il legislatore provinciale ha disciplinato, infatti, una modalità afferente alla individuazione dell'oggetto del contratto di appalto, stabilendo che i lavori possono essere suddivisi mediante la stipulazione di più contratti di appalto, inidonea a pregiudicare la tutela della concorrenza. In primo luogo, perché la norma non prevede che l'amministrazione possa fare ricorso alla procedura negoziata; inoltre l'eventuale frazionamento dell'oggetto del contratto impone, comunque, che, in relazione a ciascun contratto, l'amministrazione rispetti sempre le regole di scelta del contraente poste a tutela della concorrenza. In secondo luogo, la legge provinciale impone che l'amministrazione aggiudicatrice dia conto delle ragioni della scelta e della sua convenienza dal punto di vista tecnico-organizzativo e finanziario.
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Trento
24/07/2008
n. 10
art. 6
co.
legge della Provincia autonoma di Trento
10/09/1993
n. 26
art. 3
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 12/04/2006
n. 163
art.