Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici - Documento tecnico di cantiere - Disciplina concernente la progettazione e l'esecuzione dei lavori - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione delle competenze statali in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e di ordinamento civile - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, il quale disciplina il documento tecnico di cantiere che può essere richiesto all'appaltatore dal direttore dei lavori per lavorazioni nelle quali l'organizzazione dell'appaltatore e le tecnologie operative di cui esso dispone richiedono di dettagliare le fasi esecutive. La disposizione impugnata si limita a disciplinare fasi afferenti alla organizzazione del momento esecutivo del rapporto contrattuale senza incidere sui principi generali che impongono il rispetto di regole comuni finalizzate ad assicurare un pari trattamento tra gli operatori economici del settore. Orbene, sia pure con riferimento al riparto di competenza tra Stato e Regioni a statuto ordinario, la Corte ha già affermato che la fase di conclusione ed esecuzione del contratto rientra prevalentemente nella materia dell'ordinamento civile, aggiungendo che ciò non significa che in relazione a peculiari esigenze di interesse pubblico, non possano residuare in capo alla pubblica amministrazione poteri pubblici riferibili, tra l'altro, a specifici aspetti organizzativi afferenti alla stessa fase esecutiva.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 401/2007.