Sentenza 45/2010 (ECLI:IT:COST:2010:45)
Massima numero 34439
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  08/02/2010;  Decisione del  08/02/2010
Deposito del 12/02/2010; Pubblicazione in G. U. 17/02/2010
Massime associate alla pronuncia:  34420  34421  34422  34423  34424  34425  34426  34427  34428  34429  34430  34431  34432  34433  34434  34435  34436  34437  34438  34440  34441  34442  34443


Titolo
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici - Rinvio alla normativa comunitaria per gli istituti non previsti dalla legge provinciale - Ricorso del Governo - Ritenuta lesività delle prerogative statali da parte della norma censurata - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 110 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, il quale stabilisce che «per gli istituti non previsti» dalla legge provinciale «trova applicazione la normativa comunitaria in materia, che può essere specificata mediante i regolamenti di attuazione». Infatti, le disposizioni di principio contenute nel Codice degli appalti, che, nella specie, costituiscono attuazione delle prescrizioni comunitarie, non necessitano di un richiamo da parte delle norme impugnate ai fini della loro applicabilità nel territorio provinciale, con conseguente assenza di qualsiasi lesività di prerogative statali da parte della norma censurata.

Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  24/07/2008  n. 10  art. 110  co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art.