Sentenza 45/2010 (ECLI:IT:COST:2010:45)
Massima numero 34440
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
08/02/2010; Decisione del
08/02/2010
Deposito del 12/02/2010; Pubblicazione in G. U. 17/02/2010
Titolo
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 10 del 2008 - Immediata applicabilità della normativa in materia di finanza di progetto ivi incluse le disposizioni da essa richiamate - Ricorso del Governo - Ritenuta lesione delle prerogative statali ad opera della norma censurata per illegittimità derivata da quella delle norme di cui si dispone l'immediata applicazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 10 del 2008 - Immediata applicabilità della normativa in materia di finanza di progetto ivi incluse le disposizioni da essa richiamate - Ricorso del Governo - Ritenuta lesione delle prerogative statali ad opera della norma censurata per illegittimità derivata da quella delle norme di cui si dispone l'immediata applicazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 12 settembre 2008, n. 16, che inserisce, dopo il comma 1 dell'art. 111 della legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10, i commi 1-bis e 1-ter, il quale immediatamente applicabili le disposizioni del capo VII-bis, in materia di finanza di progetto, sollevata per asserita illegittimità derivata da quella delle norme di cui si dispone la immediata applicazione. La dichiarazione di inammissibilità delle censure riferite a tutte le disposizioni richiamate dalla norma in esame, rende la doglianza prospettata priva del "presupposto" su cui la stessa è stata proposta, con conseguente declaratoria di non fondatezza della questione prospettata.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 12 settembre 2008, n. 16, che inserisce, dopo il comma 1 dell'art. 111 della legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10, i commi 1-bis e 1-ter, il quale immediatamente applicabili le disposizioni del capo VII-bis, in materia di finanza di progetto, sollevata per asserita illegittimità derivata da quella delle norme di cui si dispone la immediata applicazione. La dichiarazione di inammissibilità delle censure riferite a tutte le disposizioni richiamate dalla norma in esame, rende la doglianza prospettata priva del "presupposto" su cui la stessa è stata proposta, con conseguente declaratoria di non fondatezza della questione prospettata.
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Trento
12/09/2008
n. 16
art. 29
co. 2
legge della Provincia autonoma di Trento
24/07/2008
n. 10
art. 111
co. 1
legge della Provincia autonoma di Trento
24/07/2008
n. 10
art. 111
co. 1
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 12/04/2006
n. 163
art.