Sentenza 45/2010 (ECLI:IT:COST:2010:45)
Massima numero 34441
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
08/02/2010; Decisione del
08/02/2010
Deposito del 12/02/2010; Pubblicazione in G. U. 17/02/2010
Titolo
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 10 del 2008 - Immediata applicabilità della normativa in materia di finanza di progetto ivi incluse le disposizioni da essa richiamate - Ricorso del Governo - Ritenuta lesione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 10 del 2008 - Immediata applicabilità della normativa in materia di finanza di progetto ivi incluse le disposizioni da essa richiamate - Ricorso del Governo - Ritenuta lesione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 12 settembre 2008, n. 16 (che inserisce, dopo il comma 1 dell'art. 111 della legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10, i commi 1-bis e 1-ter), il quale rende immediatamente applicabili le disposizioni del capo VII-bis, in materia di finanza di progetto, sollevata per asseriti vizi autonomi della disposizione, avendo il legislatore provinciale leso la competenza statale in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile, stante la genericità della formulazione della censura, risultando persino incerta l'indicazione dei parametri costituzionali che sarebbero stati violati.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 12 settembre 2008, n. 16 (che inserisce, dopo il comma 1 dell'art. 111 della legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10, i commi 1-bis e 1-ter), il quale rende immediatamente applicabili le disposizioni del capo VII-bis, in materia di finanza di progetto, sollevata per asseriti vizi autonomi della disposizione, avendo il legislatore provinciale leso la competenza statale in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile, stante la genericità della formulazione della censura, risultando persino incerta l'indicazione dei parametri costituzionali che sarebbero stati violati.
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Trento
12/09/2008
n. 16
art. 29
co. 2
legge della Provincia autonoma di Trento
24/07/2008
n. 10
art. 111
co. 1
legge della Provincia autonoma di Trento
24/07/2008
n. 10
art. 111
co. 1
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 12/04/2006
n. 163
art.