Sentenza 45/2010 (ECLI:IT:COST:2010:45)
Massima numero 34442
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
08/02/2010; Decisione del
08/02/2010
Deposito del 12/02/2010; Pubblicazione in G. U. 17/02/2010
Titolo
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni dell'art. 112, comma 2, della legge provinciale n. 10 del 2008 - Misure degli aiuti finanziari - Protrazione dell'efficacia di norma, ancorché abrogata, alle domande presentate e non ancora definite alla data del 20 dicembre 2008 - Ricorso del Governo - Ritenuta lesione delle prerogative statali, da parte della disposizione censurata, per illegittimità derivata della norma di cui si dispone la protrazione di efficacia - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni dell'art. 112, comma 2, della legge provinciale n. 10 del 2008 - Misure degli aiuti finanziari - Protrazione dell'efficacia di norma, ancorché abrogata, alle domande presentate e non ancora definite alla data del 20 dicembre 2008 - Ricorso del Governo - Ritenuta lesione delle prerogative statali, da parte della disposizione censurata, per illegittimità derivata della norma di cui si dispone la protrazione di efficacia - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 comma 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 12 settembre 2008, che modifica il comma 2 dell'art. 112 della legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10 (il quale prevede che «al comma 2 dell'articolo 112 della legge provinciale n. 10 del 2008 le parole "alla data di entrata in vigore di questa legge" sono sostituite dalle seguenti "alla data del 20 dicembre 2008"»), sollevata per asserita illegittimità derivata della norma di cui si dispone la protrazione di efficacia e per vizi autonomi, avendo il legislatore provinciale violato l'art. 8, comma 1, dello statuto che imporrebbe il rispetto del diritto comunitario «in combinato disposto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione». Infatti, la declaratoria di inammissibilità della censura relativa al richiamato art. 112 comporta la infondatezza della censura in esame.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 comma 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 12 settembre 2008, che modifica il comma 2 dell'art. 112 della legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10 (il quale prevede che «al comma 2 dell'articolo 112 della legge provinciale n. 10 del 2008 le parole "alla data di entrata in vigore di questa legge" sono sostituite dalle seguenti "alla data del 20 dicembre 2008"»), sollevata per asserita illegittimità derivata della norma di cui si dispone la protrazione di efficacia e per vizi autonomi, avendo il legislatore provinciale violato l'art. 8, comma 1, dello statuto che imporrebbe il rispetto del diritto comunitario «in combinato disposto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione». Infatti, la declaratoria di inammissibilità della censura relativa al richiamato art. 112 comporta la infondatezza della censura in esame.
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Trento
12/09/2008
n. 16
art. 29
co. 3
legge della Provincia autonoma di Trento
24/07/2008
n. 10
art. 112
co. 2
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 12/04/2006
n. 163
art.