Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Aggravamento della malattia professionale causata dal protrarsi dell'esposizione al medesimo rischio professionale - Irrilevanza, ai fini assicurativi, decorsi quindici anni dalla costituzione della rendita - Denunciata irrazionalità nonché lesione dei principi di tutela della salute e della garanzia previdenziale - Esclusione - Non fondatezza della questione nei sensi di cui in motivazione.
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 80 e 131, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata per asserita violazione dei principi dettati dagli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione. Le due norme, riferendosi all'ipotesi di «nuova» malattia professionale, devono essere interpretate nel senso che esse riguardano anche il caso in cui, dopo la costituzione di una rendita per una determinata malattia professionale ("vecchia", quindi, in contrapposizione alla "nuova"), il protrarsi dell'esposizione al medesimo rischio patogeno determini una "nuova" inabilità che risulti superiore a quella già riconosciuta. Tale interpretazione delle norme sopracitate non fa ricadere l'ipotesi così delineata nell'ambito di applicabilità dell'art. 137 del d.P.R. n. 1124 del 1965, il quale si riferisce esclusivamente all'aggravamento eventuale e conseguenziale dell'inabilità derivante dalla naturale evoluzione della originaria malattia. Quando, invece, il maggior grado di inabilità dipende dalla protrazione dell'esposizione a rischio patogeno, e si è quindi in presenza di una «nuova» malattia, seppure della stessa natura della prima, la disciplina applicabile è quella dettata dall'art. 80, estesa alle malattie professionali dall'art. 131.