Reati e pene - Reato di falsa testimonianza - Trattamento sanzionatorio - Previsione di un minimo edittale di pena di due anni di reclusione - Denunciata irragionevolezza e contrasto con i principi di proporzionalità e della finalità rieducativa della pena, nonché disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato assimilabili - Legittimo esercizio della discrezionalità legislativa - Possibilità per il giudice di graduare la pena tra il minimo ed il massimo edittale, in relazione alla gravità del fatto - Non fondatezza della questione.
Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 372 cod. pen. in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, laddove la disposizione denunciata commina il minimo edittale in anni due di reclusione, anziché in altra pena, di eguale specie, ma nella misura più bassa. In relazione all'art. 3 Cost., deve escludersi che la determinazione del minimo edittale per il delitto de quo violi il principio di ragionevolezza o di proporzionalità, in quanto l'inasprimento della pena risulta giustificato dalle esigenze di tutela del corretto svolgimento delle indagini preliminari e per salvaguardare la genuinità della prova. Inoltre l'illecito in questione presenta un disvalore intrinseco che gli attribuisce carattere di gravità, anche se la circostanza oggetto di mendacio o di reticenza non desta particolare allarme sociale. Infatti, la falsa testimonianza turba comunque il normale svolgimento del processo, ne compromette lo scopo che è quello di pervenire a sentenze giuste, costituisce ostacolo all'accertamento giudiziale. La scelta discrezionale del legislatore circa la modulazione del trattamento sanzionatorio, in considerazione del dilagare di un fenomeno criminoso che si intende reprimere, non costituisce, dunque, il frutto di una scelta arbitraria o ingiustificata, anche in riferimento ad altre ipotesi di reato (collocabili nella categoria dei delitti contro l'attività giudiziaria), assimilabili al delitto di falsa testimonianza, quali la frode processuale, il favoreggiamento personale, anche con riferimento alla previsione dettata dal capoverso dell'art. 378 cod. pen., e la simulazione di reato, nonché, con riguardo a fattispecie connotate da maggiore gravità, il delitto di calunnia. Anche la censura mossa con riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost. non è fondata. La disposizione impugnata, prevedendo un significativo divario tra il minimo ed il massimo edittale della pena, consente al giudice di graduare quest'ultima in relazione alla gravità del fatto e, quindi, di adeguare il trattamento punitivo al diverso disvalore delle singole violazioni rientranti nella previsione della norma, così realizzando la finalità rieducativa cui la pena stessa deve tendere. E nella stessa prospettiva, non va trascurato il potere affidato al giudice di riconoscere le circostanze attenuanti e, segnatamente, le attenuanti generiche, così ulteriormente adeguando la misura della pena alla personalità del reo e alla gravità del fatto.
Sulle scelte del legislatore in tema di trattamento sanzionatorio, v. citate sentenze n. 161/2009, n. 22/2007, n. 394, n. 229, n. 170, n. 45/2006, n. 325/2005; ordinanze n. 41/2009, n. 52/2008 e n. 438/2001.