Sentenza 48/2010 (ECLI:IT:COST:2010:48)
Massima numero 34337
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
08/02/2010; Decisione del
08/02/2010
Deposito del 12/02/2010; Pubblicazione in G. U. 17/02/2010
Titolo
Previdenza - Contributi di malattia dovuti dal datore di lavoro all'INPS - Prevista esclusione, con norma interpretativa, per gli imprenditori che, per legge o per contratto collettivo, abbiano corrisposto il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto dall'erogazione della relativa indennità - Conservazione dell'efficacia delle contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori al 1° gennaio 2009 - Eccezione di inammissibilità per irrilevanza della questione - Reiezione.
Previdenza - Contributi di malattia dovuti dal datore di lavoro all'INPS - Prevista esclusione, con norma interpretativa, per gli imprenditori che, per legge o per contratto collettivo, abbiano corrisposto il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto dall'erogazione della relativa indennità - Conservazione dell'efficacia delle contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori al 1° gennaio 2009 - Eccezione di inammissibilità per irrilevanza della questione - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione per irrilevanza, poiché il Presidente del Consiglio dei ministri muove dall'erroneo presupposto secondo cui il rimettente avrebbe censurato la seconda parte del comma 1 dell'art. 20 del decreto-legge n. 112 del 2008 (quella che esclude la ripetibilità dei versamenti eseguiti prima del 2009). Invece il giudice a quo ha eccepito l'illegittimità della prima parte del predetto comma 1 (quella che contiene la norma di interpretazione autentica per effetto della quale non sono dovuti i contributi da parte delle imprese che erogano la retribuzione ai dipendenti in malattia) e tale precetto è sicuramente rilevante nel giudizio principale.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione per irrilevanza, poiché il Presidente del Consiglio dei ministri muove dall'erroneo presupposto secondo cui il rimettente avrebbe censurato la seconda parte del comma 1 dell'art. 20 del decreto-legge n. 112 del 2008 (quella che esclude la ripetibilità dei versamenti eseguiti prima del 2009). Invece il giudice a quo ha eccepito l'illegittimità della prima parte del predetto comma 1 (quella che contiene la norma di interpretazione autentica per effetto della quale non sono dovuti i contributi da parte delle imprese che erogano la retribuzione ai dipendenti in malattia) e tale precetto è sicuramente rilevante nel giudizio principale.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 20
co. 1
legge
06/08/2008
n. 133
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte