Sentenza 48/2010 (ECLI:IT:COST:2010:48)
Massima numero 34338
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
08/02/2010; Decisione del
08/02/2010
Deposito del 12/02/2010; Pubblicazione in G. U. 17/02/2010
Titolo
Previdenza - Contributi di malattia dovuti dal datore di lavoro all'INPS - Prevista esclusione, con norma interpretativa, per gli imprenditori che, per legge o per contratto collettivo, abbiano corrisposto il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto dall'erogazione della relativa indennità - Conservazione dell'efficacia delle contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori al 1° gennaio 2009 - Eccezione di inammissibilità per generica formulazione della censura - Reiezione.
Previdenza - Contributi di malattia dovuti dal datore di lavoro all'INPS - Prevista esclusione, con norma interpretativa, per gli imprenditori che, per legge o per contratto collettivo, abbiano corrisposto il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto dall'erogazione della relativa indennità - Conservazione dell'efficacia delle contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori al 1° gennaio 2009 - Eccezione di inammissibilità per generica formulazione della censura - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione per genericità della sua formulazione, in quanto il rimettente enuncia con sufficiente precisione il motivo dell'asserita illegittimità costituzionale (l'irragionevolezza starebbe nel fatto che, nonostante che la norma mantenga fermi i versamenti contributivi già eseguiti, sarebbero sanati gli inadempimenti commessi dai datori di lavoro che in passato non avevano proceduto a quei versamenti).
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione per genericità della sua formulazione, in quanto il rimettente enuncia con sufficiente precisione il motivo dell'asserita illegittimità costituzionale (l'irragionevolezza starebbe nel fatto che, nonostante che la norma mantenga fermi i versamenti contributivi già eseguiti, sarebbero sanati gli inadempimenti commessi dai datori di lavoro che in passato non avevano proceduto a quei versamenti).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 20
co. 1
legge
06/08/2008
n. 133
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte