Sentenza 48/2010 (ECLI:IT:COST:2010:48)
Massima numero 34338
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  08/02/2010;  Decisione del  08/02/2010
Deposito del 12/02/2010; Pubblicazione in G. U. 17/02/2010
Massime associate alla pronuncia:  34336  34337  34339


Titolo
Previdenza - Contributi di malattia dovuti dal datore di lavoro all'INPS - Prevista esclusione, con norma interpretativa, per gli imprenditori che, per legge o per contratto collettivo, abbiano corrisposto il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto dall'erogazione della relativa indennità - Conservazione dell'efficacia delle contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori al 1° gennaio 2009 - Eccezione di inammissibilità per generica formulazione della censura - Reiezione.

Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione per genericità della sua formulazione, in quanto il rimettente enuncia con sufficiente precisione il motivo dell'asserita illegittimità costituzionale (l'irragionevolezza starebbe nel fatto che, nonostante che la norma mantenga fermi i versamenti contributivi già eseguiti, sarebbero sanati gli inadempimenti commessi dai datori di lavoro che in passato non avevano proceduto a quei versamenti).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 20  co. 1

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte