Previdenza - Contributi di malattia dovuti dal datore di lavoro all'INPS - Prevista esclusione, con norma interpretativa, per gli imprenditori che, per legge o per contratto collettivo, abbiano corrisposto il trattamento economico di malattia con conseguente esonero dell'Istituto dall'erogazione della relativa indennità - Conservazione dell'efficacia delle contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori al 1° gennaio 2009 - Ritenuta irragionevole discriminazione dei datori di lavoro che nel frattempo abbiano adempiuto l'obbligo di versamento all'INPS - Non irragionevole esercizio della discrezionalità legislativa nella conformazione dell'obbligazione contributiva - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione. Contrariamente a quanto assume il rimettente, l'art. 20, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 non può essere qualificato come legge-provvedimento, riferendosi ad un numero indeterminato di destinatari e non concernendo un oggetto rientrante tra quelli propri dei provvedimenti amministrativi. Esso, inoltre, neppure realizza una sanatoria di comportamenti illeciti che - come pretenderebbe il giudice a quo - continuerebbero ad essere qualificati come tali. La norma impugnata, invece, introduce una nuova disciplina del contributo previdenziale relativo all'assicurazione contro le malattie, sicché essa costituisce espressione della discrezionalità di cui gode il legislatore nella conformazione dell'obbligazione contributiva. In tale discrezionalità rientra anche la contestuale estensione retroattiva della nuova disciplina, la cui legittimità costituzionale non è inficiata dalla previsione dell'irripetibilità delle contribuzioni versate per i periodi anteriori al 1° gennaio 2009.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 292/1997.