Sentenza 48/2010 (ECLI:IT:COST:2010:48)
Massima numero 34339
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  08/02/2010;  Decisione del  08/02/2010
Deposito del 12/02/2010; Pubblicazione in G. U. 17/02/2010
Massime associate alla pronuncia:  34336  34337  34338


Titolo
Previdenza - Contributi di malattia dovuti dal datore di lavoro all'INPS - Prevista esclusione, con norma interpretativa, per gli imprenditori che, per legge o per contratto collettivo, abbiano corrisposto il trattamento economico di malattia con conseguente esonero dell'Istituto dall'erogazione della relativa indennità - Conservazione dell'efficacia delle contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori al 1° gennaio 2009 - Ritenuta irragionevole discriminazione dei datori di lavoro che nel frattempo abbiano adempiuto l'obbligo di versamento all'INPS - Non irragionevole esercizio della discrezionalità legislativa nella conformazione dell'obbligazione contributiva - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione. Contrariamente a quanto assume il rimettente, l'art. 20, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 non può essere qualificato come legge-provvedimento, riferendosi ad un numero indeterminato di destinatari e non concernendo un oggetto rientrante tra quelli propri dei provvedimenti amministrativi. Esso, inoltre, neppure realizza una sanatoria di comportamenti illeciti che - come pretenderebbe il giudice a quo - continuerebbero ad essere qualificati come tali. La norma impugnata, invece, introduce una nuova disciplina del contributo previdenziale relativo all'assicurazione contro le malattie, sicché essa costituisce espressione della discrezionalità di cui gode il legislatore nella conformazione dell'obbligazione contributiva. In tale discrezionalità rientra anche la contestuale estensione retroattiva della nuova disciplina, la cui legittimità costituzionale non è inficiata dalla previsione dell'irripetibilità delle contribuzioni versate per i periodi anteriori al 1° gennaio 2009.

In senso analogo, v. citata sentenza n. 292/1997.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 20  co. 1

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte