Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado innanzi al tribunale in composizione collegiale - Dedotta mancata o insufficiente indicazione di principi e criteri direttivi nella legge di delegazione con conseguente illegittimità derivata della disciplina introdotta dal legislatore delegato - Ulteriore questione di legittimità costituzionale, in via subordinata, delle norme del decreto legislativo di attuazione della delega per contrasto con i principi e criteri direttivi - Mancato esperimento di una interpretazione conforme a Costituzione - Prospettazione di due opzioni ermeneutiche alternative - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 e, «per derivazione», degli artt. da 2 a 17 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, sollevate in riferimento all'art. 76 Cost. Invero, identiche questioni proposte dal medesimo giudice sono state già dichiarate manifestamente inammissibili con le ordinanze n. 208, n. 22 e n. 21 del 2008, n. 343 e n. 70 del 2007, n. 360 e n. 209 del 2006, ove si é escluso che - considerate le modalità e le argomentazioni con le quali le questioni sono state prospettate - tra di esse corra il (pur asserito) nesso di subordinazione logico-giuridica della seconda alla prima e si è, invece, rilevata la radicale contraddizione tra l'interpretazione «subordinata», esposta dal rimettente a sostegno della legittimità della legge di delega (da esso compiutamente argomentata e quasi «suggerita» alla Corte), e la diversa lettura della medesima norma premessa alla questione «principale». Anche le odierne questioni presentano gli stessi difetti di prospettazione, in quanto il rimettente non solo non adempie l'obbligo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata di ciascuna delle norme impugnate, ma propone, nel medesimo contesto motivazionale, due opzioni ermeneutiche sostanzialmente alternative, così inammissibilmente demandando alla Corte la scelta fra queste. Peraltro, nessuna influenza rispetto alla definizione della presente questione riveste la circostanza dell'avvenuta abrogazione di tutte le censurate norme del d.lgs. n. 5 del 2003 ad opera dell'art. 54, comma 5, della legge n. 69 del 2009, giacché il successivo comma 6 della medesima disposizione prevede espressamente che le norme abrogate continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, tra le quali anche il giudizio a quo.
Negli stessi termini, v. le citate ordinanze n. 208/2008, n. 22/2008, n. 21/2008, n. 343/2007, n. 70/2007, n. 360/2006 e n. 209/2006.