Sentenza 50/2010 (ECLI:IT:COST:2010:50)
Massima numero 34341
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  10/02/2010;  Decisione del  10/02/2010
Deposito del 18/02/2010; Pubblicazione in G. U. 24/02/2010
Massime associate alla pronuncia:  34342  34343


Titolo
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Thema decidendum - Delimitazione - Ulteriore censura prospettata dalla parte privata in relazione a parametro non evocato dal rimettente - Inammissibilità.

Testo

L'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme ed ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. Pertanto, sono inammissibili le deduzioni di una delle parti private dirette ad estendere il thema decidendum attraverso il richiamo dell'ulteriore parametro costituito dall'art. 25 Cost.

Negli stessi termini, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenze n. 236/2009, n. 56/2009, n. 86/2008, ordinanze n. 174/2003 e n. 379/2001.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 637  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte