Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Thema decidendum - Delimitazione - Ulteriore censura prospettata dalla parte privata in relazione a parametro non evocato dal rimettente - Inammissibilità.
L'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme ed ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. Pertanto, sono inammissibili le deduzioni di una delle parti private dirette ad estendere il thema decidendum attraverso il richiamo dell'ulteriore parametro costituito dall'art. 25 Cost.
Negli stessi termini, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenze n. 236/2009, n. 56/2009, n. 86/2008, ordinanze n. 174/2003 e n. 379/2001.