Sentenza 50/2010 (ECLI:IT:COST:2010:50)
Massima numero 34342
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  10/02/2010;  Decisione del  10/02/2010
Deposito del 18/02/2010; Pubblicazione in G. U. 24/02/2010
Massime associate alla pronuncia:  34341  34343


Titolo
Procedimento civile - Competenza territoriale - Procedimento d'ingiunzione per crediti professionali vantati da avvocati contro propri clienti - Foro facoltativo - Giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine degli avvocati al cui albo i ricorrenti sono iscritti al momento della proposizione della domanda d'ingiunzione - Eccezione di improponibilità e di inammissibilità della questione per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza - Reiezione.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 637, comma terzo, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, stabilendo che gli avvocati possono altresì proporre domanda di ingiunzione nei confronti dei propri clienti al giudice competente per valore del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine degli avvocati al cui albo sono iscritti al momento della proposizione della domanda di ingiunzione, attribuisce esclusivamente agli avvocati la possibilità di scegliere un foro facoltativo in alternativa a quelli di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., deve essere respinta l'eccezione, sollevata dai ricorrenti nei giudizi principali, di improponibilità e, comunque, di inammissibilità della questione per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza. Infatti, la Corte rimettente - che ha puntualmente svolto l'indagine sulla rilevanza della questione nei giudizi a quibus, in cui vengono in rilievo le posizioni degli avvocati e non dei notai o di altre categorie professionali - deve fare applicazione della norma censurata, sicché il dubbio sulla sua legittimità costituzionale è, nella fattispecie, rilevante.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 637  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte