Sentenza 51/2010 (ECLI:IT:COST:2010:51)
Massima numero 34344
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  10/02/2010;  Decisione del  10/02/2010
Deposito del 18/02/2010; Pubblicazione in G. U. 24/02/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Capacità giuridica e di agire - Amministrazione di sostegno - Competenza del console, in funzione di giudice tutelare, a nominare un amministratore di sostegno in favore dei cittadini residenti nella relativa circoscrizione - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, del diritto di azione, del principio del giudice naturale precostituito per legge e del diritto alla salute - Esclusione, attesa la praticabilità di un'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 32 Cost., nella parte in cui stabilisce che il capo di ufficio consolare di prima categoria esercita nei confronti dei cittadini minorenni, interdetti, emancipati e inabilitati residenti nella circoscrizione le funzioni ed i poteri, in materia di tutela, di curatela, di assistenza pubblica e privata nonché di affiliazione, che le leggi dello stato attribuiscono al giudice tutelare, ma non prevede che egli possa «servirsi dello strumento di nomina di un amministratore di sostegno». La violazione degli indicati parametri è esclusa dalla praticabilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata della censurata disposizione. Infatti, premesso che la legge n. 6 del 2004, introducendo nel corpo del codice civile l'istituto dell'amministrazione di sostegno, ha delineato un complesso normativo inscindibile volto a garantire all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e a limitare nella minore misura possibile la sua capacità, la disposizione in esame, riconducendo al potere giurisdizionale del console, con clausola di chiusura, anche le funzioni ed i poteri in materia di assistenza pubblica e privata, sembra consentire agevolmente, in virtù di un'interpretazione evolutiva, di comprendere fra le funzioni attribuite quelle relative ad un istituto più idoneo e flessibile quale l'amministrazione di sostegno. Né osta alla praticabilità di siffatta interpretazione adeguatrice la circostanza che si determini, come nella specie, un conflitto di competenza fra il giudice tutelare in Italia e il console, tenuto conto che la competenza a nominare l'amministratore di sostegno è pacificamente riconosciuta al giudice tutelare del luogo in cui l'interessato ha la residenza. Invero, l'ipotetica possibilità di un conflitto di competenza potrebbe semmai presentarsi come un mero inconveniente di fatto, peraltro risolvibile con l'ordinario procedimento per conflitto di competenza, ma non come un ostacolo giuridicamente rilevante all'interpretazione costituzionalmente orientata, come invece erroneamente ritenuto dal rimettente.

Sulla complessiva disciplina introdotta nel codice civile dalla legge n. 6 del 2004 e sulle relative finalità di tutela dell'incapace, v. la citata sentenza n. 440/2005.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  05/01/1967  n. 200  art. 34  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte