Sentenza 52/2010 (ECLI:IT:COST:2010:52)
Massima numero 34346
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
10/02/2010; Decisione del
10/02/2010
Deposito del 18/02/2010; Pubblicazione in G. U. 24/02/2010
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Misure per contenere l'indebitamento - Disciplina dei contratti di finanziamento mediante strumenti finanziari derivati stipulati da Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali territoriali - Ricorso della Regione Veneto - Rinuncia al ricorso non seguita da rituale accettazione della controparte - Cessazione della materia del contendere.
Bilancio e contabilità pubblica - Misure per contenere l'indebitamento - Disciplina dei contratti di finanziamento mediante strumenti finanziari derivati stipulati da Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali territoriali - Ricorso della Regione Veneto - Rinuncia al ricorso non seguita da rituale accettazione della controparte - Cessazione della materia del contendere.
Testo
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 01, 1, 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La Regione ricorrente ha rinunciato al ricorso. Alla predetta rinuncia non è seguita rituale accettazione della controparte, per mancanza della formalizzazione della accettazione mediante deliberazione del Consiglio dei ministri. In tal caso, la dichiarazione di rinuncia non accettata, pur non potendo comportare l'estinzione del processo, può fondare, unitamente ad altri elementi, quali il complessivo comportamento processuale delle parti, rilevante nella specie, una dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 01, 1, 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La Regione ricorrente ha rinunciato al ricorso. Alla predetta rinuncia non è seguita rituale accettazione della controparte, per mancanza della formalizzazione della accettazione mediante deliberazione del Consiglio dei ministri. In tal caso, la dichiarazione di rinuncia non accettata, pur non potendo comportare l'estinzione del processo, può fondare, unitamente ad altri elementi, quali il complessivo comportamento processuale delle parti, rilevante nella specie, una dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 320/2008.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 62
co.
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 62
co. 1
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 62
co. 2
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 62
co. 3
legge
06/08/2008
n. 133
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte