Sentenza 52/2010 (ECLI:IT:COST:2010:52)
Massima numero 34347
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
10/02/2010; Decisione del
10/02/2010
Deposito del 18/02/2010; Pubblicazione in G. U. 24/02/2010
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Misure per contenere l'indebitamento - Disciplina dei contratti di finanziamento mediante strumenti finanziari derivati stipulati da Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali territoriali - Ricorso della Regione Calabria - Asserita insussistenza delle ragioni di straordinarietà ed urgenza idonee a giustificare il ricorso al decreto-legge - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Misure per contenere l'indebitamento - Disciplina dei contratti di finanziamento mediante strumenti finanziari derivati stipulati da Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali territoriali - Ricorso della Regione Calabria - Asserita insussistenza delle ragioni di straordinarietà ed urgenza idonee a giustificare il ricorso al decreto-legge - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 01, 1, 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata in relazione agli artt. 70 e 77 Cost. La disciplina introdotta con le disposizioni del censurato art. 62 è diretta a contenere l'esposizione delle Regioni e degli altri enti locali territoriali a indebitamenti che, per il rischio che comportano, possono esporre le rispettive finanze ad accollarsi oneri impropri e non prevedibili all'atto della stipulazione dei relativi contratti aventi ad oggetto i cosiddetti derivati finanziari. Sussistono, pertanto, oggettivamente quelle ragioni di straordinarietà e urgenza che giustificano il ricorso al decreto-legge, volto, da un lato, alla disciplina a regime del fenomeno e, dall'altro, al divieto immediato per gli enti stessi di ricorrere ai predetti strumenti finanziari.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 01, 1, 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata in relazione agli artt. 70 e 77 Cost. La disciplina introdotta con le disposizioni del censurato art. 62 è diretta a contenere l'esposizione delle Regioni e degli altri enti locali territoriali a indebitamenti che, per il rischio che comportano, possono esporre le rispettive finanze ad accollarsi oneri impropri e non prevedibili all'atto della stipulazione dei relativi contratti aventi ad oggetto i cosiddetti derivati finanziari. Sussistono, pertanto, oggettivamente quelle ragioni di straordinarietà e urgenza che giustificano il ricorso al decreto-legge, volto, da un lato, alla disciplina a regime del fenomeno e, dall'altro, al divieto immediato per gli enti stessi di ricorrere ai predetti strumenti finanziari.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 62
co.
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 62
co. 1
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 62
co. 2
legge
06/08/2008
n. 133
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte