Sentenza 52/2010 (ECLI:IT:COST:2010:52)
Massima numero 34348
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
10/02/2010; Decisione del
10/02/2010
Deposito del 18/02/2010; Pubblicazione in G. U. 24/02/2010
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Misure per contenere l'indebitamento - Disciplina dei contratti di finanziamento mediante strumenti finanziari derivati stipulati da Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali territoriali - Qualificazione delle disposizioni quali principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica - Ricorso della Regione Calabria - Asserita violazione delle prerogative costituzionali della Regione - Clausola priva di reale forza precettiva - Inammissibilità della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Misure per contenere l'indebitamento - Disciplina dei contratti di finanziamento mediante strumenti finanziari derivati stipulati da Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali territoriali - Qualificazione delle disposizioni quali principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica - Ricorso della Regione Calabria - Asserita violazione delle prerogative costituzionali della Regione - Clausola priva di reale forza precettiva - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 01, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario dell'art. 62 comma 1, come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sollevate in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione». Le disposizioni denunciate contengono clausole di mera qualificazione che sono prive di reale forza precettiva; esse, dunque, per carenza di capacità lesiva, non sono idonee ad arrecare alcun vulnus a prerogative regionali costituzionalmente garantite.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 01, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario dell'art. 62 comma 1, come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sollevate in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione». Le disposizioni denunciate contengono clausole di mera qualificazione che sono prive di reale forza precettiva; esse, dunque, per carenza di capacità lesiva, non sono idonee ad arrecare alcun vulnus a prerogative regionali costituzionalmente garantite.
In tema di "autoqualificazione" di una norma statale quale principio fondamentale della materia, v. citata sentenza n. 169/2007.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 62
co.
legge
06/08/2008
n. 133
art.
co.
legge
22/12/2008
n. 203
art. 3
co.
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 62
co. 1
legge
06/08/2008
n. 133
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte