Sentenza 52/2010 (ECLI:IT:COST:2010:52)
Massima numero 34349
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  10/02/2010;  Decisione del  10/02/2010
Deposito del 18/02/2010; Pubblicazione in G. U. 24/02/2010
Massime associate alla pronuncia:  34345  34346  34347  34348  34350  34351  34352


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Misure per contenere l'indebitamento - Disciplina dei contratti di finanziamento mediante strumenti finanziari derivati stipulati da Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali territoriali - Ricorso della Regione Calabria - Asserita violazione degli artt. 23 e 97 Cost. - Censure non ridondanti in lesione del riparto di competenze tra Stato e Regioni - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sia nel testo originario che in quello sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sollevate in riferimento all'art. 97 della Costituzione, considerata la sua estraneità al riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni e la inesistenza di profili di una loro possibile ridondanza su tale riparto. Allo stesso modo inammissibile è la censura formulata con riferimento all'art. 23 della Costituzione.

In senso analogo, v. citate sentenze n. 289 e n. 216/2008.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 62  co. 1

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 62  co. 2

 06/08/2008  n. 133  art.   co. 

 22/12/2008  n. 203  art. 3  co. 

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 62  co. 3

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 62  co. 6

 06/08/2008  n. 133  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte