Regioni - Regioni a statuto speciale - Trasferimento di funzioni amministrativa alle regioni - Necessità di speciali norme di attuazione - Possibile intervento unilaterale della regione - Esclusione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione della Regione Siciliana avente ad oggetto la semplificazione amministrativa riguardante procedimenti relativi a spettacoli all'aperto, ancora di competenza delle questure nel territorio siciliano). (Classif. 215016).
La sostituzione di uffici dello Stato, nella loro organizzazione obiettiva, concernente le funzioni, e subiettiva, concernente il personale, non è ammissibile se non in seguito a speciali norme di attuazione. Per le regioni ad autonomia differenziata, il trasferimento delle funzioni statali deve avvenire nel rispetto delle procedure prescritte da ogni singolo statuto. (Precedenti: S. 128/2017 - mass. 40665; S. 377/2000 - mass. 25646; S. 180/1980 - mass. 11800; S. 12/1959 - mass. 768; S. 1/1958 - mass. 533; S. 45/1958 - mass. 626).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. h, Cost., e 43 statuto speciale, l’art. 13, comma 71, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, che applica in Sicilia l’art. 38-bis del d.l. n. 76 del 2020, come conv., il quale, allo scopo di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell’industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedeva nella sua formulazione originaria che, fino al 31 dicembre 2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo svolti tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, fosse sostituito dalla SCIA. La semplificazione procedimentale operata dalla disposizione impugnata dal Governo presuppone che le funzioni di polizia amministrativa originariamente attribuite dagli artt. 68 e 69 TULPS al questore e all’autorità locale di pubblica sicurezza siano già state trasferite ai comuni, cosa che in Sicilia non è mai avvenuto a causa della mancata adozione delle indispensabili norme di attuazione statutaria, cosicché il legislatore siciliano ha recepito unilateralmente nel proprio territorio le semplificazioni già operanti nel resto d’Italia, con riferimento però a funzioni tuttora di competenza dell’autorità di pubblica sicurezza statale).