Sentenza 52/2010 (ECLI:IT:COST:2010:52)
Massima numero 34352
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  10/02/2010;  Decisione del  10/02/2010
Deposito del 18/02/2010; Pubblicazione in G. U. 24/02/2010
Massime associate alla pronuncia:  34345  34346  34347  34348  34349  34350  34351


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Misure per contenere l'indebitamento - Disciplina transitoria dei contratti di finanziamento mediante strumenti finanziari derivati - Divieto di stipulare i contratti per Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali territoriali fino all'entrata in vigore del regolamento statale - Ricorso della Regione Calabria - Asserita violazione della competenza concorrente regionale nella materia "coordinamento della finanza pubblica" - Riconducibilità della disposizione denunciata alle materie di competenza esclusiva statale "tutela del risparmio e mercati finanziari" e "ordinamento civile" - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sia nel testo originario che in quello sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (che contiene la disciplina transitoria dei contratti di finanziamento mediante strumenti finanziari derivati), sollevata in relazione all'art. 117, terzo e sesto comma, Cost. Valgono le considerazioni svolte in relazione alla disciplina a regime contenuta nel comma 2 del citato art. 62. In particolare, la disposizione censurata che prevede un divieto temporaneo per gli enti in questione, trova la sua giustificazione nella necessità di impedire che, mediante la stipulazione di contratti fortemente aleatori, le finanze degli enti stessi siano sottoposte a esposizioni debitorie anche molto gravose oltre che rischiose per la finanza regionale. Né la disposizione in esame è in contrasto con l'ultima parte dell'art. 119 Cost., dato che nella fattispecie in esame, il legislatore statale, con il divieto, sia pure temporaneo, di stipulare contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati ha evidentemente ritenuto che tale attività, potendo avere natura altamente rischiosa, dato il suo carattere intrinsecamente aleatorio, non possa essere qualificata quale attività di investimento. Non si presenta, dunque, manifestamente irragionevole la scelta di vietare, tra l'altro in via transitoria, il ricorso a tali tipologie di negoziazione avente carattere di oggettiva pericolosità per l'equilibrio della finanza regionale e locale.

Sulla competenza dello Stato sulla definizione delle nozioni di «indebitamento» e di «investimento», v. citata sentenza n. 425/2004.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 62  co. 1

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

legge  22/12/2008  n. 203  art. 3  co. 

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 62  co. 6

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 6

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte