Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento nel territorio dello Stato senza giustificato motivo, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto obbligatorio - Asserita violazione di numerosi parametri costituzionali - Difetto di rilevanza delle questioni - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 27 e 136 Cost., nella parte in cui configura la fattispecie delittuosa dell'indebito trattenimento del cittadino straniero nel territorio dello Stato e l'arresto obbligatorio del soggetto responsabile di tale delitto. Premesso che questioni identiche a quelle odierne sono state già dichiarate inammissibili con la sentenza n. 236 del 2008; dalle ordinanze di rimessione emerge che i giudici a quibus hanno disposto l'immediata liberazione degli arrestati per la ritenuta carenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato loro contestato. Pertanto, avendo i rimettenti già escluso la possibilità di convalidare gli arresti eseguiti, l'esito del presente giudizio incidentale di legittimità non può spiegare alcun effetto nei giudizi principali.
Per l'inammissibilità di identiche questioni di legittimità costituzionale, in quanto prive di rilevanza, v. la citata sentenza n. 236/2008.