Processo penale - Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace - Prevista connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e quelli di competenza di altro giudice nella sola ipotesi di concorso formale di reati e non anche nel caso di reato continuato - Asserita irragionevolezza e disparità di trattamento tra imputati nonché lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Questioni già dichiarate non fondate - Assenza di argomenti nuovi rispetto a quelli già scrutinati - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La disposizione censurata non può ritenersi lesiva dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento fra il soggetto che, imputato di più reati in continuazione, di competenza in parte del giudice di pace e in parte di altro giudice, sarebbe costretto ad affrontare processi separati davanti a giudici diversi, e l'imputato di più reati, egualmente esecutivi del medesimo disegno criminoso, ma di competenza in parte del tribunale e in parte della corte d'assise, cui sarebbe viceversa garantito - in base all'art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale - il «diritto ad un unico giudizio». Infatti, la disposizione denunciata trova la sua ratio nelle peculiarità della giurisdizione penale del giudice di pace, che il favor separationis mira a preservare: giurisdizione che si esprime in un modulo processuale improntato a finalità di snellezza, semplificazione e rapidità, tali da renderlo non comparabile con il procedimento davanti al tribunale e da giustificare, comunque, sensibili deviazioni rispetto al modello ordinario. Quanto alla lesione dell'art. 97 Cost., il parametro evocato è inconferente, in quanto il principio di buon andamento dei pubblici uffici è riferibile all'amministrazione della giustizia solo per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, ma non anche in rapporto all'attività giurisdizionale in senso stretto.
In relazione al principio del buon andamento riferito all'amministrazione della giustizia, v. citate sentenze n. 64/2009, n. 272/2009, n. 117/2007, e, con specifico riferimento alla disciplina della connessione nel processo civile, ordinanza n. 398/2000.