Sentenza 57/2010 (ECLI:IT:COST:2010:57)
Massima numero 34359
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
22/02/2010; Decisione del
22/02/2010
Deposito del 24/02/2010; Pubblicazione in G. U. 03/03/2010
Titolo
Lavoro e occupazione - Contrattazione collettiva - Trasmissione alla Corte dei conti, da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, di specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa - Utilizzo delle informazioni ai fini del referto della Corte dei conti sul costo del lavoro, con proposta, in caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica, di interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente e conseguente sospensione delle clausole contrattuali con obbligo di recupero nella sessione negoziale successiva - Ricorso della Regione Toscana - Eccezione di inammissibilità per genericità delle censure e omessa indicazione dei parametri - Reiezione.
Lavoro e occupazione - Contrattazione collettiva - Trasmissione alla Corte dei conti, da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, di specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa - Utilizzo delle informazioni ai fini del referto della Corte dei conti sul costo del lavoro, con proposta, in caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica, di interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente e conseguente sospensione delle clausole contrattuali con obbligo di recupero nella sessione negoziale successiva - Ricorso della Regione Toscana - Eccezione di inammissibilità per genericità delle censure e omessa indicazione dei parametri - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 67, commi 9 e 10, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sia nel testo originario che nel testo risultante dall'art. 40-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 55 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, va respinta l'eccezione di inammissibilità per dedotta genericità della motivazione e la mancata indicazione dei parametri costituzionali. Anche se le censure sono esposte dalla ricorrente in modo succinto, i parametri costituzionali sono indicati con sufficiente chiarezza e il quadro motivazionale è agevolmente ricostruibile.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 67, commi 9 e 10, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sia nel testo originario che nel testo risultante dall'art. 40-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 55 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, va respinta l'eccezione di inammissibilità per dedotta genericità della motivazione e la mancata indicazione dei parametri costituzionali. Anche se le censure sono esposte dalla ricorrente in modo succinto, i parametri costituzionali sono indicati con sufficiente chiarezza e il quadro motivazionale è agevolmente ricostruibile.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 67
co. 9
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 67
co. 10
legge
06/08/2008
n. 133
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte