Lavoro e occupazione - Contrattazione collettiva - Trasmissione alla Corte dei conti, da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, di specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa - Utilizzo delle informazioni ai fini del referto della Corte dei conti sul costo del lavoro, con proposta, in caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica, di interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente e conseguente sospensione delle clausole contrattuali con obbligo di recupero nella sessione negoziale successiva - Ricorso della Regione Toscana - Intervenuta abrogazione delle disposizioni denunciate, medio tempore non attuate - Cessazione della materia del contendere - Trasferimento della questione alle sole nuove disposizioni riprodotte con formulazione sostanzialmente identica.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 67, comma 10, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in quanto le prescrizioni dell'art. 67, comma 10, secondo periodo, medio tempore non attuate, sono state abrogate e non sono state riprodotte in successive disposizioni. Diversamente, la disciplina contenuta nel comma 9, nonché quella del primo periodo del comma 10 dell'impugnato art. 67 del decreto-legge n. 112 del 2008 è stata riprodotta, con formulazione sostanzialmente identica, dal comma 3 dell'art. 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dall'art. 55 del d.lgs. n. 150 del 2009: in questo caso è possibile trasferire la questione di legittimità costituzionale alla nuova norma e procedere all'esame del merito.
In senso analogo, sul trasferimento della questione di legittimità costituzionale, v. citate sentenze n. 272/2009 e n. 168/2008.