Lavoro e occupazione - Contrattazione collettiva - Trasmissione alla Corte dei conti, da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, di specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa - Utilizzo delle informazioni ai fini del referto della Corte dei conti sul costo del lavoro - Ricorso della Regione Toscana - Ritenuta violazione della competenza legislativa e dell'autonomia finanziaria regionale - Riconducibilità della disposizione denunciata ai principi fondamentali della materia "coordinamento della finanza pubblica" di competenza legislativa dello Stato - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67, commi 9 e 10, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sia nel testo originario che nel testo risultante dall'art. 40-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 55 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per ritenuta violazione degli artt. 117 e 118 Cost. La disposizione in esame, infatti, non introduce un nuovo controllo di merito, ma prevede una procedura che ha finalità meramente conoscitiva: le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni sono utilizzate dalla Corte dei conti esclusivamente ai fini del «referto» sul costo del lavoro. La finalità di coordinamento finanziario può essere in concreto realizzata soltanto consentendo alla Corte dei conti, organo posto al servizio dello Stato-comunità di disporre delle necessarie informazioni; le disposizioni impugnate perseguono tali finalità e non possono essere considerate invasive delle competenze regionali.
Sulla riconducibilità ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica delle disposizioni concernenti gli obblighi di trasmissione di dati finalizzati a consentire il funzionamento del sistema dei controlli sulla finanza di regioni ed enti locali, v. citate sentenze n. 417/2005, n. 35/2005 e n. 376/2003.