Sentenza 58/2010 (ECLI:IT:COST:2010:58)
Massima numero 34362
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  22/02/2010;  Decisione del  22/02/2010
Deposito del 24/02/2010; Pubblicazione in G. U. 03/03/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Mafia e criminalità organizzata - Provvedimenti interdittivi nei confronti delle imprese a rischio di condizionamento mafioso - Successivo accertamento della totale assenza di tali rischi mediante sentenza passata in giudicato - Mancata previsione dell'obbligo di un appropriato indennizzo - Ritenuta violazione dei principi costituzionali di tutela della libertà di impresa e di tutela del diritto di proprietà - Asserita lesione dei principi di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Questione genericamente riferita ad un complesso di disposizioni normative, con richiesta di intervento additivo riservato alla discrezionalità legislativa - Inammissibilità.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, della legge 17 gennaio 1994, n. 47, dell'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 41, 42 e 97 della Costituzione. Il collegio rimettente non individua la norma censurata, ma si riferisce genericamente all'intera disciplina delle certificazioni e delle informative anti-mafia senza precisare le disposizioni che abbiano un effettivo e notevole grado di pertinenza con la norma sospettata di illegittimità. Ne deriva che l'indicazione di ampi settori normativi, senza detta precisazione, risulta inficiata da genericità ed eterogeneità tali da determinare l'inammissibilità della questione così sollevata». Inoltre, il giudice a quo chiede di aggiungere, nel complesso delle disposizioni in materia di certificazioni e informative antimafia, ma senza individuare la sedes materiae, la previsione di «un appropriato indennizzo a favore di quelle imprese per le quali, ritenuti inizialmente sussistenti i rischi di condizionamento mafioso [...] e adottati i necessari provvedimenti interdittivi, risultino poi del tutto assenti tali rischi, in base all'accertamento contenuto in sentenze passate in giudicato»: tale decisione, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, implica valutazioni riservate al legislatore nell'ambito dei generali indirizzi di politica criminale.

Su questione genericamente riferita ad un complesso di disposizioni normative, v. citata sentenza n. 178/1995.

In tema di richiesta di intervento additivo riservato alla discrezionalità legislativa, v. citate ordinanze n. 268, n. 267, n. 193 e n. 135/2009; con riferimento a fattispecie analoghe a quella oggetto del giudizio, nonché alla normativa censurata, v. citate ordinanze n. 1076 e n. 675/1988 e n. 450/1987.



Atti oggetto del giudizio

legge  31/05/1965  n. 575  art. 10  co. 

legge  17/01/1994  n. 47  art.   co. 

decreto legislativo  08/08/1994  n. 490  art. 4  co. 

decreto del Presidente della Repubblica  03/06/1998  n. 252  art. 10  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte