Ordinanza 59/2010 (ECLI:IT:COST:2010:59)
Massima numero 34363
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  22/02/2010;  Decisione del  22/02/2010
Deposito del 24/02/2010; Pubblicazione in G. U. 03/03/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Fallimento e procedure concorsuali - Imposizione ai titolari di crediti di risarcimento del danno connessi a lesioni del diritto alla salute o di diritti strettamente personali della partecipazione al concorso fallimentare - Azione diretta per il pagamento dell'indennità dovuta dalla compagnia di assicurazione del responsabile dichiarato fallito - Mancata previsione - Denunciata lesione di inviolabili diritti della persona, dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza e del diritto alla salute - Erronea invocazione di norma non riferibile al caso di specie - Richiesta di intervento additivo implicante un bilanciamento di valori rimesso alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1917, comma secondo, cod. civ. e dell'art. 52 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., nella parte in cui, nel loro congiunto operare, imporrebbero ai titolari di crediti di risarcimento del danno connessi a lesioni del diritto alla salute o di diritti strettamente personali la partecipazione al concorso fallimentare, non consentendo loro il realizzo diretto sull'indennità dovuta dall'assicuratore, in relazione al contratto di assicurazione per i danni a terzi stipulato dal fallito quando era in bonis. Il rimettente - che, tra l'altro, invoca una norma, quale l'art. 35 del r.d. n. 267 del 1942, non riferibile al caso di specie, siccome concernente i diritti dei terzi sul patrimonio del fallito - sollecita l'introduzione nell'ordinamento di un'azione diretta per il pagamento dell'indennità dovuta dall'assicuratore. Il richiesto intervento additivo è, tuttavia, precluso alla Corte sia perché implica un bilanciamento tra contrapposti valori costituzionali demandato, in una materia quale quella fallimentare, alla discrezionalità del legislatore, sia perché le norme che prevedono ipotesi tipizzate di azione dirette hanno carattere eccezionale, in quanto ispirate da rationes specifiche e derogatorie di principi generali.

Sul carattere eccezionale delle norme che prevedono ipotesi tipizzate di azioni dirette, in quanto ispirate da rationes specifiche e derogatorie di principi generali, v. la citata sentenza n. 131/2009.

Sull'inammissibilità delle questioni implicanti un bilanciamento di interessi rimesso alla discrezionalità del legislatore, o comunque volte a sollecitare un intervento additivo che non sia costituzionalmente obbligato, si vedano le citate sentenze n. 325/2008, n. 240/2008 e ordinanze n. 186/2008, n. 233/2007 e n. 185/2007.



Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 1917  co. 2

regio decreto  16/03/1942  n. 267  art. 52  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte