Procedimento civile - Controversie in materia di lavoro - Impugnazione in appello di sentenza del tribunale - Previsione del termine di dieci giorni, imposto all'appellante, per la notifica all'appellato del ricorso e del decreto del Presidente di nomina del relatore e di fissazione dell'udienza di discussione - Ritenuta improcedibilità dell'appello in caso di inosservanza di detto termine - Asserita lesione del diritto di difesa e del diritto al giusto processo - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata, per evidente erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 435, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui impone all'appellante il termine di dieci giorni per provvedere alla notifica all'appellato del ricorso e del decreto di nomina del relatore e di fissazione dell'udienza di discussione, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., comportando, quale sanzione dell'inutile decorso del termine medesimo, l'improcedibilità dell'appello, con «il pregiudizio del diritto di difesa, come diritto di agire in giudizio», senza che ricorrano motivi ragionevoli che possano giustificare tale effetto, e così recando vulnus anche al diritto al giusto processo. Invero, il giudice rimettente sospetta l'illegittimità costituzionale della norma denunciata, partendo dall'affermazione contenuta nella sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 20604 del 2008), secondo cui l'inosservanza del termine di cui all'art. 435, secondo comma, cod. proc. civ. determina l'improcedibilità dell'appello, senza tenere presente che nella fattispecie esaminata dalle S.U. tale improcedibilità era stata affermata non già per la sola violazione dell'art. 435, secondo comma, ma per la inosservanza dell'art. 435, terzo comma, per non essere mai intervenuta la notifica ivi prevista; invece, nelle fattispecie in esame, malgrado l'inosservanza del termine di cui all'art. 435, secondo comma, la notifica del ricorso e del decreto era intervenuta nel rispetto del termine di cui al successivo terzo comma, con la conseguente astratta possibilità dello svolgimento dell'udienza di discussione e della realizzazione del diritto di difesa dell'appellato.
In senso analogo, v. citate ordinanze n. 301 e n. 97/2009.