Ordinanza 61/2010 (ECLI:IT:COST:2010:61)
Massima numero 34366
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  22/02/2010;  Decisione del  22/02/2010
Deposito del 24/02/2010; Pubblicazione in G. U. 03/03/2010
Massime associate alla pronuncia:  34365


Titolo
Fallimento e procedure concorsuali - Esdebitazione - Esclusione dal beneficio dei falliti per i quali sia intervenuto provvedimento di chiusura del fallimento prima del 16 luglio 2006 - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Diversità di disciplina normativa riferibile al naturale fluire del tempo e alla non irragionevole scelta del legislatore - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 22 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, impugnati, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto escludono dalla possibilità di godere del beneficio dell'esdebitazione i falliti per i quali sia intervenuto provvedimento di chiusura del fallimento prima del 16 luglio 2006, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006. Non sussiste, infatti, la denunciata violazione del principio di uguaglianza poiché il criterio di discrimine nell'applicazione di diverse discipline normative basato su dati cronologici non può dirsi, a meno che non sia affetto da manifesta arbitrarietà intrinseca, fonte di ingiustificata disparità di trattamento. Né si appalesa irragionevole la scelta del legislatore di fissare un limite temporale alla possibilità di accedere al suddetto beneficio; al contrario, essa è coerente con l'esigenza di compiere, al fine della concessione dell'esdebitazione, una serie di riscontri istruttori, volti alla verifica dell'effettiva meritevolezza del beneficio da parte del fallito, che ben difficilmente sarebbero possibili o, comunque, fonte di risultati attendibili, ove fossero svolti in relazione a procedure concorsuali la cui chiusura rimonti a periodi troppo risalenti nel tempo.

Sul consolidamento orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui lo stesso naturale fluire del tempo è valido elemento diversificatore delle situazioni giuridiche, v. le citate sentenze n. 94/2009, n. 341/2007 e ordinanze n. 170/2009 e n. 212/2008.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  12/09/2007  n. 169  art. 19  co. 

decreto legislativo  12/09/2007  n. 169  art. 22  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte