Ordinanza 64/2010 (ECLI:IT:COST:2010:64)
Massima numero 34369
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
22/02/2010; Decisione del
22/02/2010
Deposito del 24/02/2010; Pubblicazione in G. U. 03/03/2010
Titolo
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie delle controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani (Tariffa di igiene ambientale - TIA) - Denunciata violazione del divieto di istituire giudici straordinari o speciali - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie delle controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani (Tariffa di igiene ambientale - TIA) - Denunciata violazione del divieto di istituire giudici straordinari o speciali - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, impugnato, in riferimento all'art. 102, comma secondo, Cost., nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani (Tariffa di igiene ambientale - TIA). Poiché il giudizio a quo ha per oggetto il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), il rimettente non deve fare applicazione della disposizione censurata con riferimento alla TIA.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, impugnato, in riferimento all'art. 102, comma secondo, Cost., nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani (Tariffa di igiene ambientale - TIA). Poiché il giudizio a quo ha per oggetto il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), il rimettente non deve fare applicazione della disposizione censurata con riferimento alla TIA.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 2
co. 2
decreto-legge
30/09/2005
n. 203
art. 3
co. 1
legge
02/12/2005
n. 248
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
co. 2
Altri parametri e norme interposte