Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie delle controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani (Tariffa di igiene ambientale - TIA) - Denunciata violazione del divieto di istituire giudici straordinari o speciali - Questioni identiche ad altra già dichiarata non fondata - Mancata prospettazione di argomentazioni e profili diversi rispetto a quelli già esaminati - Manifesta infondatezza delle questioni.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, impugnato, in riferimento all'art. 102, comma secondo, Cost., nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani (Tariffa di igiene ambientale - TIA). Identica questione è stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 238 del 2009, sul rilievo che la TIA costituisce non già un'entrata patrimoniale di diritto privato ma una mera variante della TARSU, e conserva la qualifica di tributo propria di quest'ultima, sicché le controversie aventi ad oggetto la debenza della TIA hanno natura tributaria e la loro attribuzione alla cognizione delle commissioni tributarie è conforme al disposto dell'evocato parametro. Non risultano, peraltro, addotti dai rimettenti argomenti e profili diversi rispetto a quelli già esaminati, o comunque idonei ad indurre ad una differente pronuncia sulle sollevate questioni di costituzionalità.
Per la non fondatezza di identica questione, v. la citata sentenza n. 238/2009.