Giudizio costituzionale per confitto di attribuzione tra enti - Requisito oggettivo - Atti giurisdizionali - Condizione - Radicale contestazione della riconducibilità dell'atto alla funzione giurisdizionale - Inammissibilità del conflitto volto a contestare ipotetici errores in iudicando. (Classif. 115005).
È ammissibile il conflitto tra enti che riguarda atti giurisdizionali, a condizione che esso non si risolva in un improprio strumento di sindacato del modo di esercizio della funzione giurisdizionale. In particolare, i conflitti di attribuzione innescati da atti giurisdizionali sono ammissibili allorquando è contestata in radice l’esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del ricorrente e non ipotetici errores in iudicando, valendo, per questi ultimi, i consueti rimedi previsti dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni. In caso contrario, infatti, il giudizio costituzionale sul conflitto si trasformerebbe in un nuovo grado di giurisdizione avente portata generale che si andrebbe ad aggiungere ai rimedi per far valere eventuali vizi o errori di giudizio già previsti dall’ordinamento processuale nel quale l’atto di giurisdizione concretamente si iscrive. Dunque, il conflitto è ammissibile solo quando è contestata radicalmente la riconducibilità dell’atto che ha determinato il conflitto alla funzione giurisdizionale. (Precedenti: S. 184/2022 – mass. 45030; S. 90/2022 – mass. 44700; S. 22/2020 – mass. 41465; S. 224/2019 – mass. 41634; S. 2/2018 – mass. 39672; S. 235/2015 – mass. 38610; S. 107/2015 – mass. 38407; S. 252/2013 – mass. 37409; S. 326/2003 – mass. 27989; S. 285/1990 – mass. 16038).