Lavoro e occupazione - Apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato per ragioni di carattere sostitutivo - Abolizione dell'onere di indicare, nel contratto a termine, il nominativo del lavoratore sostituito - Denunciati eccesso di delega nonché violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, impugnati, in riferimento agli artt. 76, 77 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui aboliscono l'onere dell'indicazione del nominativo del lavoratore sostituito previsto dalla legge n. 230 del 1962 quale condizione di liceità dell'assunzione a tempo determinato di altro dipendente. La questione è già stata ritenuta infondata con la sentenza n. 214 del 2009 e, successivamente, manifestamente infondata con l'ordinanza n. 325 del 2009, né vi è ragione di discostarsi dalle motivazioni delle dette decisioni.
Per la non fondatezza e la manifesta infondatezza della medesima questione, v., rispettivamente, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 214/2009 e ordinanza n. 325/2009.