Ordinanza 65/2010 (ECLI:IT:COST:2010:65)
Massima numero 34372
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  22/02/2010;  Decisione del  22/02/2010
Deposito del 24/02/2010; Pubblicazione in G. U. 03/03/2010
Massime associate alla pronuncia:  34373


Titolo
Lavoro e occupazione - Apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato per ragioni di carattere sostitutivo - Abolizione dell'onere di indicare, nel contratto a termine, il nominativo del lavoratore sostituito - Denunciati eccesso di delega nonché violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.

Testo

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, impugnati, in riferimento agli artt. 76, 77 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui aboliscono l'onere dell'indicazione del nominativo del lavoratore sostituito previsto dalla legge n. 230 del 1962 quale condizione di liceità dell'assunzione a tempo determinato di altro dipendente. La questione è già stata ritenuta infondata con la sentenza n. 214 del 2009 e, successivamente, manifestamente infondata con l'ordinanza n. 325 del 2009, né vi è ragione di discostarsi dalle motivazioni delle dette decisioni.

Per la non fondatezza e la manifesta infondatezza della medesima questione, v., rispettivamente, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 214/2009 e ordinanza n. 325/2009.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  06/09/2001  n. 368  art. 1  co. 1

decreto legislativo  06/09/2001  n. 368  art. 11  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  29/12/2000  n. 422  art.   

direttiva CE  28/06/1999  n. 70  art.   clausula 8, punto 3, dell'Accordo-quadro da essa recepito

legge  18/04/1962  n. 230  art. 1    co. 2  lett. b)