Ordinanza 65/2010 (ECLI:IT:COST:2010:65)
Massima numero 34373
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  22/02/2010;  Decisione del  22/02/2010
Deposito del 24/02/2010; Pubblicazione in G. U. 03/03/2010
Massime associate alla pronuncia:  34372


Titolo
Lavoro e occupazione - Apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato in violazione delle norme in materia di apposizione e proroga del termine - Previsione, per i soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della norma censurata, di un indennizzo a favore del prestatore di lavoro e a carico del datore di lavoro - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'art. 21, comma 1-bis, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 101, 102, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., poiché l'impugnata disposizione è stata giudicata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 214 del 2009.

Per la declaratoria di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001, v. la citata sentenza n. 214/2009.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  06/09/2001  n. 368  art. 4  co. 

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 21  co. 1

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte