Ordinanza 66/2010 (ECLI:IT:COST:2010:66)
Massima numero 34374
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  22/02/2010;  Decisione del  22/02/2010
Deposito del 24/02/2010; Pubblicazione in G. U. 03/03/2010
Massime associate alla pronuncia:  34375  34376


Titolo
Reati e pene - Circostanze aggravanti comuni - Previsione dell'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale - Lamentata violazione del principio di uguaglianza - Contrasto con i principi della personalità della responsabilità penale e della finalità rieducativa della pena - Carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo

È manifestamente inammissibile, per assoluta carenza di motivazione in ordine ad una condizione essenziale di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11-bis, cod. pen., introdotto dall'art. 1, lett. f), del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto prevede una circostanza aggravante comune per i fatti commessi dal colpevole mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale. L'ordinanza di rimessione non illustra, infatti, la ragione per la quale una circostanza aggravante fondata sulla «illegalità» del soggiorno dovrebbe applicarsi anche per reati che consistono, come quello contestato nel giudizio principale, proprio in violazioni della disciplina dell'immigrazione, posto che, secondo quanto stabilito nella prima parte dell'art. 61 cod. pen., le circostanze comuni aggravano il reato solo «quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali».

In senso analogo, v. la citata ordinanza n. 277/2009.



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 61  co. 

decreto-legge  23/05/2008  n. 92  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte