Ordinanza 66/2010 (ECLI:IT:COST:2010:66)
Massima numero 34376
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  22/02/2010;  Decisione del  22/02/2010
Deposito del 24/02/2010; Pubblicazione in G. U. 03/03/2010
Massime associate alla pronuncia:  34374  34375


Titolo
Reati e pene - Circostanze aggravanti comuni - Previsione, dell'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale - Asserita violazione di numerosi parametri costituzionali - Sopravvenute modifiche normative incidenti sulla disposizione denunciata - Necessità di una nuova valutazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti ai rimettenti.

Testo

Devono essere restituiti ai giudici rimettenti, per una nuova valutazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza, gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11-bis, cod. pen., introdotto dall'art. 1, lett. f), del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 luglio 2008, n. 125, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27, commi primo e terzo, Cost., in quanto prevede una circostanza aggravante comune per i fatti commessi dal colpevole mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale. In particolare, una delle questioni è stata sollevata prima che la norma censurata fosse modificata dalla legge n. 125 del 2008; in epoca successiva a tutte le ordinanze di rimessione, l'art. 1, comma 1, della legge n. 94 del 2009 ha disposto che l'aggravante in esame si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi. Inoltre, il legislatore ha configurato la nuova fattispecie criminosa di «ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato» (art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dall'art. 1, comma 16, della legge n. 94 del 2009). La normativa sopravvenuta attiene ad un profilo centrale dei percorsi argomentativi seguiti dai giudici a quibus nel motivare la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, posto che le condotte riconducibili alla previsione censurata costituiscono ormai l'oggetto di un'autonoma incriminazione, e non la mera espressione di un illecito amministrativo. Spetta ai rimettenti la valutazione del rilievo che possono assumere le descritte variazioni del quadro normativo di riferimento, sia in relazione alla disciplina codicistica della successione nel tempo di leggi penali, sia, e comunque, in rapporto al mutato equilibrio tra i fattori che la Corte è chiamata a prendere in considerazione ai fini della propria decisione.

Negli stessi termini, v. la citata ordinanza n. 277/2009.



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 61  co. 

decreto-legge  23/05/2008  n. 92  art. 1  co. 

legge  24/07/2008  n. 125  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 27  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte