Sentenza 67/2010 (ECLI:IT:COST:2010:67)
Massima numero 34377
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  22/02/2010;  Decisione del  22/02/2010
Deposito del 26/02/2010; Pubblicazione in G. U. 03/03/2010
Massime associate alla pronuncia:  34378  34379


Titolo
Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione Siciliana - Disciplina transitoria sulle autorizzazioni - Proroga di diritto delle autorizzazioni all'esercizio di cave per consentire il completamento dei relativi programmi di coltivazione, nell'attesa della definizione del piano regionale dei materiali di cava - Contrasto con la disciplina comunitaria in materia di valutazione di impatto ambientale - Elusione in via legislativa della prevista procedura amministrativa di proroga o di rinnovo dell'autorizzazione - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 25 novembre 2008, il quale prevede che, ove non sia stato completato il programma di coltivazione autorizzato, le autorizzazioni già rilasciate siano tutte indistintamente "prorogate di diritto" senza alcuna condizione e con termini di durata variabili, a prescindere dalla estensione delle aree interessate e dall'eventuale regime vincolistico degli ambiti territoriali in cui le stesse ricadano. Infatti, attraverso la previsione di un meccanismo legale che si limita, nella sostanza, ad introdurre una "proroga di diritto" per le autorizzazioni all'esercizio di cave rilasciate dal Distretto minerario, la delibera legislativa impugnata si sostituisce al provvedimento amministrativo di rinnovo, eludendo, quindi, non soltanto l'osservanza della relativa procedura già normativamente prevista, ma anche - e soprattutto - le garanzie sostanziali che quel procedimento mira ad assicurare, nel rispetto degli ambiti di competenza legislativa stabiliti dalla Costituzione; garanzie che, nella specie, riposano sulla necessità di verificare se l'attività estrattiva a suo tempo assentita risulti ancora aderente allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della "proroga" o del "rinnovo" del provvedimento di autorizzazione. Inoltre, risulta "contrario all'effetto utile" della direttiva 85/337/CEE un sistema che "prorogasse" automaticamente autorizzazioni rilasciate in assenza di procedure di VIA (o, comunque, eventualmente, in assenza di VIA), in ipotesi più volte già "rinnovate". In via astratta - e per assurdo - le leggi regionali potrebbero mantenere inalterato lo status quo, sostanzialmente sine die, superando qualsiasi esigenza di "rimodulare" i provvedimenti autorizzatori in funzione delle modifiche subite, nel tempo, dal territorio e dall'ambiente. Risulta pertanto violato (restando assorbite le ulteriori questioni) sia l'art. 117, primo comma, della Costituzione, avuto riguardo al bene protetto dalla direttiva comunitaria, sia l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, coinvolgendo (attraverso la contestata previsione "derogatoria") materia riservata alla legislazione statale.

In tema di tutela ambientale, v. citate sentenze n. 1/2010, n. 225, n. 234/2009, n. 104/2008, n. 378/2007.

Sull'asserita violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., v. citata sentenza n. 368/2008.

In senso analogo, v. citata sentenza n. sentenza n. 271/2008.

Atti oggetto del giudizio

delibera legislativa Regione Siciliana  25/11/2008  n. 133  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Sicilia  art. 14

Altri parametri e norme interposte

direttiva CEE  27/06/1985  n. 337  art.