Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione Campania - Prosecuzione delle attività estrattive nelle more dell'entrata in vigore del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) - Rinnovo di diritto delle autorizzazioni già scadute o in scadenza prima del 30 giugno 2010 - Elusione dell'obbligo di assoggettare a valutazione di impatto ambientale le autorizzazioni rilasciate, prorogate o rinnovate - Conseguente violazione della normativa dettata in materia di tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva statale - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittima la legge della Regione Campania 6 novembre 2008, n. 14, recante «Norma urgente in materia di prosecuzione delle attività estrattive». In particolare i commi 1, 2 e 3 della normativa denunciata prevedono una disciplina di eccezionale prorogatio destinata a surrogare, ex lege ed in forma automatica, i controlli tipici dei procedimenti amministrativi di rinnovo delle autorizzazioni alla coltivazione delle cave. Tale disciplina, da un lato, non garantisce che le autorizzazioni in corso di "esercizio" (originario o prorogato) fossero state - ab origine o in sede di proroga - assoggettate a valutazione di impatto ambientale; dall'altro, il perdurante regime normativo di mantenimento dello status quo cristallizza, ex lege, l'elusione dell'obbligo e, con esso, attraverso il meccanismo della legge-provvedimento, il mancato rispetto della normativa dettata in materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Le ragioni che sostengono la declaratoria di illegittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 coinvolgono anche le previsioni dettate nei commi 4 e 5 dello stesso articolo 1, in quanto connesse al censurato "automatismo" della proroga.