Sentenza 68/2010 (ECLI:IT:COST:2010:68)
Massima numero 34380
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  22/02/2010;  Decisione del  22/02/2010
Deposito del 26/02/2010; Pubblicazione in G. U. 03/03/2010
Massime associate alla pronuncia:  34381


Titolo
Consiglio regionale - Legge della Regione Abruzzo in materia di "tutela della Costa Teatina", adottata dal Consiglio regionale in regime di prorogatio per scioglimento anticipato - Violazione dei limiti statutari all'attività degli organi rappresentativi prorogati, che consentono le sole determinazioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.

Testo

E' costituzionalmente illegittima (restando assorbite le ulteriori questioni) la legge della Regione Abruzzo 15 ottobre 2008, n. 14, per violazione dell'art. 86 comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo - da interpretare come facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, e non già certo come espressiva di una generica proroga di tutti i poteri degli organi regionali -, in quanto approvata successivamente allo scioglimento del Consiglio e, dunque, in regime di prorogatio.

Sui poteri dei Consigli regionali, durante la fase pre-elettorale e fino alla loro sostituzione, v. sentenze n. 515/1995 e n. 468/1991; in tema, a seguito delle leggi costituzionali n. 1 del 1999 e n. 3 del 2001, v. citate sentenze n. 196/2003 e n. 304/2002.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  15/01/2008  n. 14  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 123

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 43

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

statuto regione Abruzzo    n.   art. 86    co. 3