Sentenza 68/2010 (ECLI:IT:COST:2010:68)
Massima numero 34381
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
22/02/2010; Decisione del
22/02/2010
Deposito del 26/02/2010; Pubblicazione in G. U. 03/03/2010
Massime associate alla pronuncia:
34380
Titolo
Consiglio regionale - Legge della Regione Abruzzo in materia di ambiente e personale, adottata dal Consiglio in regime di prorogatio per scioglimento anticipato - Violazione dei limiti statutari all'attività degli organi rappresentativi prorogati, che consentono le sole determinazioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure e della decisione sull'istanza di sospensione della legge impugnata.
Consiglio regionale - Legge della Regione Abruzzo in materia di ambiente e personale, adottata dal Consiglio in regime di prorogatio per scioglimento anticipato - Violazione dei limiti statutari all'attività degli organi rappresentativi prorogati, che consentono le sole determinazioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure e della decisione sull'istanza di sospensione della legge impugnata.
Testo
E' costituzionalmente illegittima (restando assorbite le ulteriori questioni) la legge della Regione Abruzzo 15 ottobre 2008, n. 17, per violazione dell'art. 86 comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo - da interpretare come facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, e non già certo come espressiva di una generica proroga di tutti i poteri degli organi regionali -, in quanto approvata successivamente allo scioglimento del Consiglio e, dunque, in regime di prorogatio.
E' costituzionalmente illegittima (restando assorbite le ulteriori questioni) la legge della Regione Abruzzo 15 ottobre 2008, n. 17, per violazione dell'art. 86 comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo - da interpretare come facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, e non già certo come espressiva di una generica proroga di tutti i poteri degli organi regionali -, in quanto approvata successivamente allo scioglimento del Consiglio e, dunque, in regime di prorogatio.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
24/11/2008
n. 17
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 123
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 97
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 120
co. 2
Costituzione
art. 121
co. 2
Costituzione
art. 126
Altri parametri e norme interposte
statuto regione Abruzzo
n.
art. 86
co. 3