Processo amministrativo - In genere - Misure cautelari - Possibilità di adottare misure "atipiche" rispetto alla sospensione dell'atto impugnato - Condizione - Necessità di garantire l'effettività della tutela cautelare (nel caso di specie: spettanza allo Stato, e per esso al TAR Veneto, del potere di adottare ordinanze cautelari con cui ha sospeso l'efficacia dei provvedimenti applicativi della legge reg. Veneto n. 2 del 2022 e ha disposto, in attesa della definizione della questione pregiudiziale di legittimità costituzionale, il mantenimento nei territori dei Comuni di Caprino Veronese e di Rivoli Veronese, delle speciali forme di tutela dall'esercizio dell'attività venatoria previste per le zone faunistiche delle Alpi). (Classif. 196001).
Quando il giudice amministrativo adotta una misura strettamente funzionale a garantire l’effettività della tutela cautelare interviene nei limiti del potere giurisdizionale.
Nell’ottica dell’effettività della tutela giurisdizionale, il potere cautelare del giudice amministrativo non si esaurisce nella sospensione dell’atto impugnato, ma comprende la possibilità di adottare misure “atipiche”, a contenuto propulsivo o sostitutivo, con le quali viene attribuito anticipatamente e provvisoriamente il bene della vita cui aspira il ricorrente.
(Nel caso di specie, è dichiarato che spettava allo Stato, e per esso al TAR Veneto, sez. prima, adottare le ordinanze cautelari 20 giugno 2022, n. 615 e 15 luglio 2022, n. 656, nella parte in cui hanno disposto il mantenimento, nel territorio dei Comuni di Rivoli Veronese e di Caprino Veronese, delle speciali forme di tutela dall’esercizio dell’attività venatoria previste per le zone faunistiche alpine e la sospensione, nei limiti di interesse di tali soggetti, dell’efficacia dei provvedimenti applicativi della legge reg. Veneto n. 2 del 2022. Non vi è stata lesione del principio della soggezione del giudice alla legge, in quanto il TAR Veneto ha adottato una misura strettamente funzionale a garantire l’effettività della tutela cautelare, volta a evitare possibili pregiudizi irreparabili nelle more della definizione della questione pregiudiziale di legittimità costituzionale. Né la misura interferisce con le prerogative legislative della Regione Veneto e con le attribuzioni del Consiglio regionale, trovando applicazione solo nei detti territori, senza intaccare il potere di pianificazione faunistica-venatoria della ricorrente).