Sentenza 69/2010 (ECLI:IT:COST:2010:69)
Massima numero 34382
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  22/02/2010;  Decisione del  22/02/2010
Deposito del 26/02/2010; Pubblicazione in G. U. 03/03/2010
Massime associate alla pronuncia:  34383  34384  34385  34386  34387  34388


Titolo
Telecomunicazioni - Regione Veneto - Regolamentazione dell'attività dei centri di telefonia in sede fissa ( phone center ) - Obbligo di conseguire l'autorizzazione comunale anche per i titolari di centri di telefonia in sede fissa già attivi alla data di entrata in vigore della legge - Eccezione inammissibilità per difetto di rilevanza della questione - Reiezione.

Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, atteso che la chiusura del centro di telefonia in sede fissa risulta essere stata disposta per la violazione del divieto di esercitare attività di trasferimento internazionale di denaro. Infatti, la circostanza, che, nel caso di specie, il Comune abbia disposto la chiusura del centro di telefonia in sede fissa anziché irrogare la sanzione pecuniaria ivi prevista, così interpretando scorrettamente la disciplina in parola, non incide sulla rilevanza della questione, trattandosi di profilo rimesso all'apprezzamento esclusivo del giudice a quo.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  30/11/2007  n. 32  art. 12  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte