Sentenza 69/2010 (ECLI:IT:COST:2010:69)
Massima numero 34383
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  22/02/2010;  Decisione del  22/02/2010
Deposito del 26/02/2010; Pubblicazione in G. U. 03/03/2010
Massime associate alla pronuncia:  34382  34384  34385  34386  34387  34388


Titolo
Telecomunicazioni - Regione Veneto - Regolamentazione dell'attività dei centri di telefonia in sede fissa ( phone center ) - Obbligo di conseguire l'autorizzazione comunale anche per i titolari di centri di telefonia in sede fissa già attivi alla data di entrata in vigore della legge - Eccezione inammissibilità per carente descrizione della fattispecie - Reiezione.

Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per carente descrizione della fattispecie, dato che, dall'ordinanza di remissione, emerge chiaramente che il giudice a quo ha operato una esauriente e circostanziata descrizione della fattispecie concreta.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  30/11/2007  n. 32  art. 12  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte