Telecomunicazioni - Regione Veneto - Regolamentazione dell'attività dei centri di telefonia in sede fissa ( phone center ) - Obbligo di conseguire l'autorizzazione comunale anche per i titolari di centri di telefonia in sede fissa già attivi alla data di entrata in vigore della legge - Eccezione inammissibilità per irrilevanza sopravvenuta della questione - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per irrilevanza sopravvenuta della questione, poiché medio tempore, sarebbero intervenute la cessazione dell'attività imprenditoriale da parte della ricorrente e la cancellazione dal registro delle imprese della stessa. Infatti, il requisito della rilevanza riguarda solo il momento genetico in cui il dubbio di costituzionalità viene sollevato e non anche il lasso temporale successivo alla proposizione dell'incidente di costituzionalità; di conseguenza, i fatti sopravvenuti non sono in grado di influire sul giudizio costituzionale.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 442/2008 e n. 288/2007; ordinanza n. 110/2000.